Una lettrice del Sudonline.it chiede lumi sul Divorzio breve e se applicabile alle cause in corso
Cara lettrice
Entrerà in vigore il prossimo 26 maggio la nuova legge sul divorzio breve (l. n. 55/2015) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 107/2015) che consentirà alle coppie di dirsi addio al massimo in 12 mesi, che diventano 6 in presenza di accordi consensuali. Queste Novità riguardano, un “grande quantità” di migliaia e migliaia di coppie che divorziano ogni anno in Italia e di altrettante che si separano.
Ecco i punti cardine della riforma:
– 1 anno per dirsi addio in sede giudiziale
Con la modifica dell’art. 3 della l. n. 898/1970, si riducono notevolmente i tempi della separazione.
dai tre anni previsti, in caso di separazione giudiziale, basterà 1 anno per porre fine al matrimonio. Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione .
Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta.
– 6 mesi per la consensuale
Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali.
Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come contenziose.
– Comunione sciolta prima
L’art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma all’art. 191 c.c. andando così ad anticipare il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
Finora previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento infatti avverrà nel momento in cui “il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati” (all’udienza di comparizione, per le separazioni giudiziali), ovvero “alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato” (per le consensuali).
L’ordinanza, inoltre, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separata deve essere inviata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.
– Processi in corso
Altro punto cardine della riforma è l’applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 55/2015.
Pertanto, le regole saranno valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio.