LEGALMENTENel caso in cui il treno venga annullato la compagnia ferroviaria dovrà ripagare non solo il titolo di viaggio ma anche i costi eventualmente sopportati dal passeggero per arrivare a destinazione con altro mezzo di trasporto.

Nel dettaglio occorre sapere che prima di tutto bisogna verificare le cause dell’annullamento del treno e poi formulare una regolare messa in mora alla compagnia. Nel caso di sciopero del personale sarà possibile richiedere in mediazione, prima, e giudizialmente, poi, di essere rimborsati non solo del biglietto ferroviario ma anche – come anticipato sopra- dei maggiori o differenti costi sopportati per fare lo stesso tragitto con altro mezzo, quale potrebbe essere la propria vettura od un’ auto presa a noleggio – sempre che non ci sia un altro treno di pari orario, percorso e velocità che le persone avrebbero potuto prendere in coincidenza con quello soppresso.

La Società Ferroviaria, sarà quindi chiamata a rendere conto ed a rimborsare le somme pari al costo del nolo auto ( qualora locata ) oltre al parcheggio dell’autovettura, al carburante ed ai pedaggi autostradali.
Attenzione, però, alle clausole cosiddette “vessatorie” quali potrebbero essere quelle in base alle quali la predetta società, in caso di ritardi od interruzioni del servizio, sarebbe tenuta al solo rimborso totale o parziale del biglietto. Esse, infatti, sono identificate come palesemente sfavorevoli per il consumatore-passeggero, il quale al momento in cui conclude il contratto di trasporto non è posto in condizione di prenderne concretamente visione.

Contro dette clausole si è soliti ricorrere all’ interpretazione dell’articolo 36 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), nel quale si stabilisce la nullità delle medesime qualora il consumatore non abbia ne avuto conoscenza prima della conclusione del contratto.

La società Ferroviaria, quindi, è sottoposta alla universale disciplina privatistica ed è tenuta ad indennizzare tutti i disagi e le conseguenze sopportate dal consumatore -passeggero a seguito del suo inadempimento.
L’importante è, però, rivolgersi sempre ad un Legale esperto che possa tentare prima la mediazione e quindi verificare se la controparte voglia venire a miti consigli prima di azionare il Tribunale competente.

Di Stefania Fabricatore

Avvocato, mediatore civile e commerciale Nazionale ed Internazionale, abilitato dal Ministero della Giustizia