Possibilità di utilizzare il credito d`imposta entro il 31 dicembre 2015 e nuove risorse per garantire le istanze rimaste insoddisfatte. Sono queste le due novità riferite al credito. d`imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno del Paese. La prima novità discende dal dl 192/2014 convertito con la legge 11/2015, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», la seconda dalla pubblicazione in G.U. n. 54/2015 del dm 4 febbraio 2015 integrativo del dm del 2012. Il decreto 70/2011, ha introdotto una misura di sostegno all`occupazione per le regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).
Nel dettaglio, al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro stabili e aggiuntivi è concesso un credito di imposta per le nuove assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e i113 maggio 2013, dai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell`organico lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, nell`accezione comunitaria, nelle predette Regioni. Il credito d`imposta è utilizzabile, a partire dalla data di comunicazione dell`accoglimento dell`istanza e nei limiti degli importi comunicati dalla Regione alla quale è stata presentata la domanda di ammissione al beneficio, presentando il modello dí pagamento F24 (con codice tributo 3885) esclusivamente all`agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale di cui al dm 28 dicembre 1993n. 567.
Il credito d`imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile `dell`Irap e non rileva ai fmi della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cm all`art. 61 del Thin né rispetto ai criteri di inerenza del- le spese, di cui all`art. 109, comma 5, del medesimo l`alt Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d`imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all`assunzione, nel caso di lavoratore svantaggiato, e nei 24 mesi successivi all`assunzione, nel caso di lavoratore molto svantaggiato.
In osservanza a quanto disposto dalla legge, il dm 24 maggio 2012 ha stabilito le disposizioni attuative ed operative per la concessione del bonus nel Mezzogiorno ora integrate (ai fini finanziari) con il (nuovo) decreto interministeriale 4 febbraio 2015 del ministro dell`economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri. Quest`ultimo dm discende dalla necessità di consentire alle regioni di accogliere, mediante risorse supplementari, le istanze rimaste insoddisfatte nonché di implementare il sostegno a favore dei datori di lavoro per nuove assunzioni.
Per altro verso, l`art. 2, comma 9, del dl 76/2013, ha previsto la proroga al 15 maggio 2015 come termine per la compensazione fiscale del credito d`imposta, termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015, per effetto dell`art. 10, comma 12-novies, del dl 192/2014. Restano fermi, invece, i termini entro i quali si può fruire dell`agevolazione in materia di incremento occupazionale nelle aree del Mezzogiorno. Ai fini della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, la compatibilità della misura è direttamente garantita mediante il richiamo, contenuto nella norma di rango primaria, al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria (Ce) n. 800/2008 della Commissione, ora Regolamento Ue n. 651/2014.
Boris Bivona
fonte: Italia Oggi