La guida turistica può esercitare sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni. È la conseguenza immediata della sentenza del Consiglio di stato 3859 depositata il 1° luglio scorso che ha cassato i decreti ministeriali suU’abilitazione specifica delle guide per siti e con criteri territoriali. Sono dunque illegittimi i limiti per le guide turistiche imposti dal ministero dei beni culturali per i siti di particolare interesse; ciò in quanto gli stessi non soltanto limitano l’esercizio dell’attività professionale, in contrasto con il diritto comunitario, ma sono sproporzionati rispetto al fine che la legge comunque ammette. Il ministero guidato da Dario Franceschini ha tentato, in extremis, di salvare la propria decisione di imporre, per più di tremila siti in Italia, il cosiddetto doppio binario; ovvero l’abilitazione unica nazionale ed un titolo di specializzazione per i siti sensibili. Decisione che a prima vista, secondo il Mibact, potrebbe apparire abnorme, ma che in realtà riguarda meno dell’1% del totale dei monumenti censiti sull’intero territorio nazionale (circa 500 mila da parte del ministero, di cui 25 mila nella sola città di Roma). Ma Palazzo Spada ha respinto la tesi ministeriale, ammettendo certo la potestà di porre bmiti alla libera concorrenza in relazione alla tutela di siti particolarmente rilevanti, prevista dalla legge 97/2013, ma rilevando che tale potestà va però intesa come un potere d’eccezione e, perciò, di stretta interpretazione, rispetto alla libera prestazione di servizi. Nel senso che, come aveva già stabilito il Tar, essa è utilizzabile solo ove vi siano esigenze imperative d’interesse generale e lo stesso risultato non sia realizzabile con provvedimenti meno incisivi. «Una sentenza che fa chiarezza e conferma le nostre previsioni», commenta Paola Migliosi, presidente di Confguide Confcommercio, «indicando linee guida che coincidono che dal 2013 ispirano Confguide».
Fonte: Italia Oggi