NIENTE condanna penale per i genitori che non pagano l’assegno di mantenimento – stabilito in sede civile – per i figli maggiorenni in grado di lavorare, anche se studenti. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di un padre marchigiano di 68 anni, Massimo L., condannato in primo e secondo grado – dal Tribunale di Ascoli e dalla Corte di Appello di Ancona nel 2014 – «per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza» alla figlia maggiorenne che era andata via di casa dopo la morte della madre e aveva un impiego part-time. In base a quanto deciso dal giudice civile l’uomo doveva versare alla figlia un assegno mensile e per 3 mesi era venuto meno all’impegno. Secondo la Suprema Corte hanno diritto ai mezzi di sussistenza i figli maggiorenni solo nel caso in cui siano afflitti da «totale e permanente inabilità lavorativa», e in proposito sottolineano di aver in passato annullato la condanna al padre di un ragazzo inabile ‘solo’ al 75%. Tornando a questo specifico caso, il verdetto rileva che il padre per tre mesi a partire dall’ottobre del 2009 quando la figlia era ormai maggiorenne, essendo nata nel dicembre 1985, non le aveva dato l’assegno e che il reato non sussiste dato che «risulta chiaro che la ragazza non era inabile al lavoro, tanto che svolgeva un lavoro con contratto part-time». Così la condanna è stata annullata senza rinvio «perchè il fatto non sussiste».