LEGALMENTEIn un Condominio , chi è responsabile se avviene un furto tramite i ponteggi istallati per i lavori ?

Se si abita in un appartamento all’interno di un edificio condominiale (che siate proprietari o semplici conduttori, o anche solo persona convivente nell’appartamento ) è sottoposto ad un ladrocinio ( o piu’ semplicemente furto ) di beni siti nell’ abitazione , eseguito da malviventi che vi si infilino all’interno casa servendosi dei ponteggi o delle impalcature montati dall’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione della facciata del fabbricato , si determina immediatamente una doppia responsabilità a fini risarcitori sia dello stesso
appaltatore , sia del condominio (sull’ argomento si è pronunciata chiaramente la Cassazione con la sentenza 26900/2014).

Ma responsabilità maggiore la ha L’impresa che impieghi ponteggi per l’espletamento di operazioni edili infatti in caso di furto negli appartamenti , parla chiaro l’art. 2043 del Codice civile, ed in piu’ l’impresa deve dimostrare e dare prova se siano state eseguite le ordinarie norme di sicurezza e scrupolosità che impedissero  l’uso irregolare del ponteggio da parte di “ignoti” ( sistema di allerme – guardiania – illuminazione – offendicula … ) ed emerga da questi elementi mancanti il cosi’ detto nesso causale fra l’esistenza delle norme di sicurezza dell’impresa e l’ingresso agevolato dei delinquenti nell’appartamento svaligiato .

Le accortezze che l’impresa edile deve usare per non agevolare i furti negli appartamenti sono elementi essenziali : che nello specifico vanno da illuminazione notturna dell’impalcatura ma che sia chiara e ben visibile in ogni suo anfratto e per tutta l’impalcatura , nella vigilanza dell’edificio con società di guardiania abilitata , nell’installazione di sistemi antifurto di ultima generazione sonori luminosi e collegati con le forze dell’ordine , nell’allestimento di porte da cantiere, nella rimozione alla fine di ciascuna giornata di lavoro della scala di collegamento tra il piano terra e il primo piano del ponteggio, nel non apporre corrimano sovrapposti alle ringhiere dei balconi. ( E’ buona cura convocare l’amministratore del condominio prima che si sottoscriva il contratto di appalto e venrificare che l’impresa edile abbia e/o ponga in essere e come le suindicate tutele dando copia del contratto a tutti i condomini )

La attribuzione di responsabilità dell’appaltatore nei confronti del singolo condòmino o inquilino saccheggiato (terzo danneggiato) ha natura detta «extracontrattuale»: committente delle opere è il condominio unitariamente inteso come soggetto contraente autonomo e non i singoli condòmini.

E’ buona norma prima che si avviino i lavori chiedere anche una polizza assicuratrice all’impresa da allegare al contratto contro furti a terzi e far leggere ad un bravo avvocato le clausole in essa contenute per vedere se soddisfano appieno le esigenze di tutela di tutti.