di Stefania Fabricatore
La Cassazione in favore degli Italiani in debito con Equitalia. La sentenza numero 19270/2014, depositata lo scorso 12 settembre, specifica che il riscossore nazionale non può pignorare la prima casa – in (quasi) nessun caso.
La posizione espressa ora dagli Ermellini estende, l’impignorabilità di tutte le prime case – purché non si tratti di immobili di lusso – a tutti i procedimenti esecutivi intrapresi da Equitalia per conto dell’Agenzia delle Entrate – indipendentemente dalla data di entrata in vigore del provvedimento -, specificando che: “la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto” perciò “la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”. Pertanto, il Fisco non potrà più trovare soddisfazione dalle abitazioni classificate come prima casa. Per poter beneficiare della disposizione favorevole, la “prima casa” deve essere la sede in cui il contribuente sottoposto a processo esecutivo dimora stabilmente ed effettivamente.A questo punto il contribuente formula atto di diffida e messa in mora ad Equitalia per l’interruzione della procedura esecutiva avviata , dopo di che se non ottiene risposta occorre presentare istanza al Magistrato delegato per l’Esecuzione con adeguata motivazione e poi avviare in caso di immotivato ostruzionismo azione di risarcimento danni ove ne ricorrano i presupposti.
Avv. Stafania Fabricatore