“D’ora in poi chi divorzia dovrà mettersi il cuore in pace: se è economicamente indipendente non avrà diritto all’assegno di
mantenimento. Ieri la Cassazione – affrontando la causa dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli e l’ex moglie Lisa Caryl
Lowenstein – ha sancito in modo irrevocabile che non conta più il «tenore di vita» di cui la parte economicamente più debole
della coppia (solitamente la donna) godeva durante il matrimonio. Se è in grado di mantenersi dovrà buttarsi alle spalle le costose abitudini passate”, si legge sulla Stampa in edicola.
“Un provvedimento che coinvolgerà anche chi – eterosessuale o no – ricorre alle unioni civili. Anche queste, stabilite dalla legge 76 del 2016, saranno investite dalla novità. Per tutti, insomma, conterà il bisogno economico e non il tenore di vita. Un terremoto giudiziario, una rivoluzione copernicana che dal 1970, anno della legge sul divorzio, collegava la sua entità al parametro del «tenore di vita matrimoniale», una pietra miliare che da oggi va in soffitta c lascia il posto a un «parametro di spettanza» basato sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.
La Cassazione scrive che il matrimonio, dunque, non è più la «sistemazione definitiva». Altro che scalata sociale o strumento per trovare una sistemazione. La Suprema Corte, nella sentenza 11504, stabilisce che «sposarsi è un atto di libertà e  autoresponsabilità». Con il divorzio il rapporto matrimoniale «si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale, a differenza di quanto avviene con la separazione personale che lascia ancora in vigore gli obblighi coniugali anche se attenuati».
Una svolta epocale che preserva soltanto i figli, il cui mantenimento viene conteggiato a parte. «Il loro diritto a mantenere lussi progressi è garantito – spiega il presidente dell’associazione avvocati matrimoni alisti Gian Ettore Gassani – e qui si apre una parentesi non irrilevante se si pensa che le spese di mantenimento ordinario dei figli, a differenza di quelle straordinarie, non vanno rendicontate”.