IL GRUPPO DEI 50 candidati ammessi con riserva, in fatto e diritto, alle prove scritte ed orali del Concorso a Dirigente scolastico del 2011 e poi esclusi dalla graduatoria finale della Regione Campania, dopo aver percorso ogni strada legale per veder riconosciuto il proprio giusto titolo, intendono porre all’attenzione pubblica questo caso che per molti versi appare un paradosso.
Va premesso che:
- il concorso in questione è stato più volte interrotto per presunte gravi irregolarità, tutt’ora al vaglio della magistratura.
- Già durante la prova preselettiva sono emerse irregolarità ( accertate e riportate anche dai media) sia nella procedura (orari sfalsati di inizio delle prove nelle diverse scuole scelte come sedi del concorso), sia nel contenuto degli stessi test (alcuni ponevano domande inesatte ed altri risposte non precise o incongrue)
- Proprio in seguito alla prova preselettiva alcuni concorrenti per i motivi sovraesposti hanno fatto ricorso al TAR Lazio (che ha però respinto il ricorso).
- Tuttavia il TAR Campania, non ha tenuto conto di tale parere e, con decreto del 13/14-12-2011, ha disposto l’ammissione dei candidati a sostenere la prova scritta, con riserva
- Pertanto i candidati in questione sono stati ammessi a sostenere il concorso (scritti e orali); 50 di essi lo hanno superato.
Allo stato attuale
- dopo diverse ed alterne vicissitudini ( nel frattempo il concorso veniva interrotto per presunti brogli)
IL GRUPPO DEI 50 candidati non è stato inserito nella graduatoria di merito del concorso;
- e risulta ugualmente esluso nel provvedimento previsto dalla legge 107 del 2015 che, al comma 88, prevede una sanatoria palesemente contraddittoria, riguardante eslusivamente il precedente concorso a Dirigente relativo al biennio 2004/206.
I casi sanati dalla legge 107 sono peraltro ben più complessi: esclusione dalle prove per assenza di requisiti, procedura di valutazione non completata o sostenuta ma con esito negativo. In pratica, si tratta di candidati che non avevano superato la procedura concorsuale. Pertanto non sarebbero neppure da equiparare agli esclusi illegittimamente dal recente concorso, eppure sono stati premiati dalla legge 107
e godono di una inspiegabile prelazione, peraltro infondata in termini di legittimità.Si va a sanare, in pratica, una situazione sostanzialmente insanabile ( quella del concorso 2004/06) e non si prende neppure in considerazione questa che da un punto giuridico e morale non andrebbe nemmeno messa in discussione.
IL GRUPPO DEI 50 rileva inoltre come in quasi tutte le regioni italiane, per casi simili o uguali a quello che li riguarda, si è provveduto, in tempi brevissimi, a varare una sanatoria ispirata alla parità di trattattamento – che per inciso, è tra gli interessi legittimi che ogni concorso dovrebbe preservare e tutelare.
IL GRUPPO DEI 50 rileva come purtroppo in queste regioni sia stata palese ed efficace la pressione di esponenti politici locali sulle decisioni dell’amministrazione.
La Campania è invece tra le poche e forse l’unica Regione a non aver adottato tale provvedimento. E va rilevato come putroppo, per analogo ma contrapposto interesse politico, sia stata operata pressione perché agli interessati questo diritto fosse negato.
I 50 candidati pertanto denunciano una palese, colpevole e forse precostituta inerzia amministrativa nei loro confronti, peraltro contraddittoria, avendo prima la Sovrintendenza consentito loro di sostenere le prove scritte ed orali per poi escluderli con un provvedimento quantomeno anomalo.
E ciò nonostante che tra le prove scritte e quelle orali fosse intercorso un lungo periodo dovuto alle indagini per presunti brogli. Ci sarebbe stato tutto il tempo per escludere i candidati ammessi con risparmio da parte di costoro di risorse psicofisiche ed economiche
Pertanto, i 50 candidati costituitisi in comitato
Chiedono
– che venga riconsiderata la propria posizione e perciò che la legge 107 venga quantomeno modificata o integrata a favore dei 50 ESCLUSI dal concorso del 2011 prima che venga pubblicato il previsto bando del nuovo concorso a Dirigente Scolastico.
Il Comitato “Dirigenti senza riserve”
( IL GRUPPO DEI 50 esclusi dalla graduatoria di merito del Concorso per Dirigente scolastico del 2011)
Ecco in sintesi il report della nostra vicenda concorsuale.
- Il concorso in questione è stato bandito il 15/7/2011 (posti disponibili 2.386 dirigenti scolastici);
- Nel mese di ottobre 2011 è stata espletata la prova preselettiva (test);
- Alcuni concorrenti, non avendo superato la prova preselettiva hanno fatto ricorso poiché erano state rilevate diverse irregolarità sia sulla procedura (orari sfalsati di inizio delle prove nelle diverse scuole scelte come sedi del concorso), sia sulla correttezza degli stessi test ( alcuni ponevano domande con inesattezze ed altri risposte ai quiz non esatte o incongrue rispetto alle domande poste), attraverso gli uffici legali di vari sindacati, al TAR Lazio, che lo ha rigettato;
- Tuttavia il TAR Campania, non ha tenuto conto di tale parere e, con decreto del 13/14-12-2011, ha disposto l’ammissione dei candidati a sostenere la prova scritta, con riserva;
- In seguito in una riunione di Camera di Consiglio, ( 11/01/2012) , il TAR ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere la controversia, rinviando alla sentenza del TAR Lazio;
- Alcuni candidati hanno riassunto il giudizio innanzi al TAR Lazio, altri non lo hanno fatto direttamente, ma hanno spiegato intervento nel giudizio promosso dai loro colleghi.
- Nelle more, l’Amministrazione ha richiesto ai candidati ammessi con riserva a sostenere la prova scritta (che nel contempo l’avevano superata), di inoltrare tutta la documentazione e, successivamente, ha pubblicato anche il calendario per sostenere la prova orale. Circa 60 dei candidati inseriti in tale calendario, hanno sostenuto e superato anche la prova orale;
- 6 febbraio 2013 c’è stata un’ Ordinanza del T.A.R. Campania che ha sospeso il concorso e l’8 febbraio successivo è avvenuta la sospensione delle prove orali.
- 3 luglio udienza TAR che rigetta i ricorsi proposti e l’ 11 settembre 2013 pubblica l’ Avviso ripresa della procedura concorsuale e pubblicazione del nuovo calendario delle prove orali
- avviso DDGR Prot.n. AOODRCA.6910
- 3 ottobre ripresa prove orali dopo 3 mesi dall’udienza.
- 18 febbraio fine prove orali a cui hanno partecipato anche i riservisti della preselettiva
- A metà luglio 2014 è stato notificato a tali candidati, senza alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, la nota di esclusione degli stessi dal concorso per non essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ossia per non avere superato la prevista prova “TEST”;
- L’11 novembre 2014 il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso N.12364/2014 accoglie l’istanza cautelare motivando che “….la prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale, con la conseguenza che essendo la ricorrente stata ammessa in via giurisdizionale al prosieguo del concorso ed avendolo superato, non ne poteva essere esclusa con ulteriore provvedimento postumo” e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 novembre 2014.
- Il 20 novembre 2014 il TAR Lazio(Sezione Terza Bis),respinge l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, motivando tale decisione in relazione al precedente specifico della sezione adottato con sentenza N.7414 del 19 Luglio 2013 confermato dal CdS con sentenza 12 settembre 2014, N.4670
- Il 18 dicembre 2014 sono state pubblicate le graduatorie nelle quali sono stati inseriti tutti i ricorrenti tranne quelli della preselettiva
- In data 1 aprile 2015 con Prot.n. AOODRCA.3355 dell’01.04.2015 viene pubblicata la graduatoria emendata del concorso per Dirigenti Scolastici della Campania
- In data 13 luglio viene promulgata la Legge 107 /2015 . La suddetta Legge al c.88 ha previsto una sanatoria afferente solo due concorsi per Dirigenti Scolastici (c.87 …b). per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto del MIUR 22 novembre 2004,( …) e al decreto del MIUR 3 ottobre 2006 ….
- In data 20 luglio 2015 viene pubblicato il D.M. 499 concernente “Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all’art. 1, comma 90, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, volto all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici – con particolare riferimento agli artt. 1 e 3;
- In data 28 luglio 2015 con n. AOODRCA 8004 l’USR Campania con “Ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici DDG 22.11.2004, DM 03.10.2006″, indica i nominativi dei docenti che hanno attualmente pendenti ricorsi avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006;
- In data 08.2015 l’USR Campania individua i docenti ammessi (che hanno attualmente pendenti ricorsi avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006) al corso intensivo di formazione per l’accesso ai ruoli di dirigente scolastico da svolgersi presso la regione Abruzzo;
Ad oggi, i candidati (riservisti esclusi) risultano avere i requisiti per svolgere il ruolo di Dirigenti scolastici, avendo superato le vere prove (due scritte e una orale) ma non sono inseriti nella graduatoria di merito.
Note
In passato, per il precedente concorso a Dirigenti scolastici, si è verificato un caso analogo ed il Governo è intervenuto con il Decreto legge 7 Aprile, n. 58,detto anche salva-dirigenti, convertito poi in Legge a giugno 2014,equiparando coloro che avevano superato le prove scritte ed orali a tutti gli altri, anche se non in possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dall’iniziale bando.
Ciò è fondando sul concetto che alcun danno economico si arrecava all’Ente-Stato (non occorre assumere nessuno in più, ma solo consentire l’inserimento in graduatoria).
Tra l’altro va considerata la possibilità fondata che gli esclusi possano avanzare richieste di risarcimento nei confronti dell’Amministrazione per danni da stress, causato dalla lunga attesa delle prove (in particolare quelle orali) delle spese sostenute per le preparazioni quando l’Amministrazione ben avrebbe decisione, impedendo loro una inutile frustrazione, arrecando i conseguenti danni materiali e morali.