Sono nulle le dimissioni presentate da un lavoratore, il quale, in un contesto ambientale connotato da forte stress e insoddisfazione, sia stato esposto a una condizione transitoria di notevole turbamento psichico che impedisca la formazione di una volontà cosciente e consapevole sulle effettive conseguenze che derivano dalla rinunzia al posto di lavoro. Il caso analizzato dalla Corte riguardava un dipendente di un ente comunale, dimessosi in un momento di forte alterazione emotiva, che aveva poi manifestato la volontà di revocare le dimissioni, mentre il Comune non ha ritenuto questa iniziativa giuridicamente vincolante.