Non si può licenziare un dipendente per scarso rendimento determinato da molte assenze per malattia se le stesse non superano il periodo di comporto. La Suprema corte «a partire da Cassazione sezioni unite /, ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge del , articolo , ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità». E ancora, «mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da inadempimento, pur se incolpevole, del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia e la tutela della salute è valore preminente che ne giustifica la specialità» della regolamentazione.
Corte di cassazione, sentenza 15523/2018 depositata il 13 giugno