Dal 8 settembre 2025 entra in vigore il nuovo modello di comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura legati al Superbonus. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n. 321370 del 7 agosto 2025) aggiorna modulistica e istruzioni recependo le ultime modifiche normative.
Le novità principali
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Stop generalizzato alle opzioni alternative alla detrazione per i bonus edilizi.
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Per il Superbonus, cessione e sconto restano possibili solo nei casi ammessi dal “blocco delle cessioni” (DL 11/2023 e DL 39/2024).
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Validità garantita per le comunicazioni inviate con il vecchio modello fino al 7 settembre 2025.
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Scadenza per l’invio delle comunicazioni: 16 marzo 2026.
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Nessuna remissione in bonis: non sarà più possibile inviare la comunicazione in ritardo o correggere errori sostanziali.
Chi può ancora accedere a cessione e sconto (spese 2025)
Le opzioni restano valide solo per determinati interventi legati al Superbonus:
Al 65%
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Condomini e mini condomini: delibera lavori e CILAS entro il 17/02/2023, con spese parziali documentate entro il 30/03/2024.
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Onlus non sanitarie, APS, ODV: ente costituito entro il 17/02/2023 e CILAS (o titolo edilizio) entro il 30/03/2024.
Al 110%
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Onlus sanitarie: stessi requisiti con costituzione entro il 17/02/2023 e titoli edilizi entro il 30/03/2024.
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Zone terremotate: CILAS o istanza titoli edilizi entro il 30/03/2024, oppure istanza contributi con adempimenti alternativi (CILA, delibera condominiale o titolo abilitativo per demolizione/ricostruzione).
Zone terremotate – Regioni nel cratere
Dal 30 marzo 2024 è ammessa l’istanza per contributo e adempimenti alternativi, purché riferiti a immobili danneggiati e entro il limite di 400 milioni di euro (70 destinati agli eventi sismici del 6 aprile 2009).
Scadenze da ricordare
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8 settembre 2025: entra in vigore il nuovo modello.
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7 settembre 2025: ultimo giorno valido per usare il modello precedente.
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16 marzo 2026: termine per l’invio delle comunicazioni.