di Vincenzo Musacchio*
Premetto subito che quello che andrò a scrivere non piacerà a molti ma, come sempre, cerco di analizzare i fatti e da essi trarre le mie considerazioni giuste o errate che possano apparire. L’Italia è uno dei pochi Paesi in cui è necessaria una pena per tutto. Alla faccia delle politiche di prevenzione che tutti professano ma che nessuno pratica perché sono costose ed impegnative mentre una sanzione penale, al contrario, costa poco e funge spesso da specchietto per le allodole. Ritengo che nessun reato e nessuna pena riusciranno mai a ridurre la pericolosità del cosiddetto fenomeno delle vendette sessuali fatte attraverso l’oscena pubblicazione di materiale privato su Internet. Questo, sfortunatamente, perché una vota messo in rete un video o una foto è impossibile cancellarlo definitivamente.
Però spesso la politica vuole cavalcare l’onda dell’indignazione per un fatto recente, che poi è quello che riguarda un parlamentare di questa legislatura, allora elabora una legislazione di emergenza “ad hoc”, così il giorno dopo tutti uniti maggioranza ed opposizione appaiono i risolutori del problema e si prendono un bel titolo in prima pagina sui giornali. Sia chiaro che chi scrive non è minimamente favorevole alle vendette sessuali on line ma sono contrario – e lo sono sempre stato – all’uso del diritto penale come strumento per risolvere problemi che non si risolvono con esso o almeno non solo con esso. Anziché continuare a elaborare leggi su leggi che spesso servono per pulirsi la coscienza, si applichino bene quelle che ci sono e si lavori seriamente sulla certezza e l’effettività della pena dopo una adeguata e seria politica di prevenzione. Purtroppo, e lo dico con tristezza, il web è ancora un luogo franco, dove tutto è permesso e spesso nessuno è responsabile. E sarebbe stato bene lavorare su questo anche su un piano sovranazionale. Alla normativa approvata andavano associati percorsi educativi non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti. In questo modo avrebbe senso il percorso giudiziario che portasse alla fine a pene certe e soprattutto effettive. I ragazzi andrebbero educati all’uso di Internet e alla sua pericolosità. Il web dà spesso un cattivo esempio, con tutti quei commenti improntati sull’odio e la violenza verbale.
Se volessimo dare il buon esempio ai ragazzi bisognerebbe partire proprio da questo aspetto sanzionando questo tipo di condotte e premiando i confronti pacifici e costruttivi sul web. Queste persone, forti dell’anonimato, fanno i cosiddetti “leoni da tastiera” e trovano lì il coraggio di offendere senza limiti. Per questi basterebbero semplici sanzioni pecuniarie e in alternativa ad esse percorsi riabilitativi e lavori socialmente utili. Un ulteriore appunto alla legge lo eccepisco nella parte in cui la polizia giudiziaria dovrà comunicare al magistrato le notizie di reato di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate avvenute in famiglia o tra conviventi. E la vittima dovrà essere sentita dal pubblico ministero entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
E l’indagato? Potrà anche lui essere sentito a breve soprattutto in quelle ipotesi dove tutto si basa su dichiarazioni della sola eventuale vittima? Penso soprattutto ai casi che riguardano i conflitti familiari a seguito di separazioni e divorzi. Mi sembra che si continui a trasformare il codice penale in una panacea di tutti i mali e che sia fatto tutto sull’onda del momento per creare una momentanea illusioni che svanisce quando ci si imbatte nella crisi perenne della giustizia sia penale che civile. Un’altra questione che appare sin d’ora cruciale è come regolare le responsabilità dei c.d. “Internet providers” che ospitano i fatti incriminati. Una seria strategia di contrasto alle forme di pornografia non consensuale, infatti, non può fare a meno di coinvolgere i grandi portali, che consentono la diffusione su larga scala delle immagini e, dunque, la loro diffusione “virale”. La prospettiva sembra duplice: da una parte studiare le modalità concrete per imporre ai providers un controllo preventivo sui materiali dei quali consentono l’upload; dall’altra ipotizzare una ipotesi di sanzione pecuniaria e accessoria per il provider che non rimuova tempestivamente un contenuto segnalatogli dalla vittima come pubblicato non consensualmente.
Riguardo ad entrambe le ipotesi si ritiene che ogni riflessione debba basarsi su un’indagine circa l’esigibilità a livello tecnologico di determinati adempimenti da parte dell’intermediario che pubblica le immagini (cosa di certo non facile). Un altro aspetto su cui interrogarsi è: quali immagini, se diffuse, possano integrare la nuova fattispecie incriminatrice? Fermo un inevitabile margine interpretativo, è chiaro che le scelte del legislatore possono orientarsi secondo diverse direzioni, valorizzando il concetto di intimità, oppure richiedendo un vero e proprio carattere “pornografico” delle stesse. In ultimo, pare opportuno meditare su eventuali strumenti preventivi, in guisa di quanto avviene, ad esempio, per il delitto di stalking con l’ammonimento, da dispiegare nei casi in cui si sia già verificata una minaccia di condivisione per contrastare casi di “sexual extortion” e violenza domestica. Si tratta di alcune questioni che sarebbero dovute entrare a pieno regime nella nuova riforma, anche al fine di segnalare la necessità di un rigoroso studio di questi fenomeni e dei loro delicati aspetti, non soltanto giuridici, prima di procedere alla criminalizzazione che, se mal calibrata, può comportare una molteplicità di rischi: dall’introduzione di una fattispecie incriminatrice solo apparente e, dunque, inutile, fino alla creazione di forme di incriminazione onnicomprensive e prettamente figurative ma totalmente inefficaci.
*Giurista e docente di diritto penale