Un disegno di legge composto da tre articoli, a firma Angela Barbanente, assessore alla Qualità del Territorio e Fabrizio Nardoni, assessore alla Risorse Agroalimentari, pone in essere le prime misure attive della Puglia contro i danni ulteriori che la Xylella Fastidiosa potrebbe provocare al di là di quanto già prodotto negli uliveti del sud salento.
L’obbligo ad abbattere le piante infette potrebbe, infatti, indurre a speculazioni sui terreni che potrebbero essere destinati a scopi diversi da quelli agricoli. La Giunta regionale ha dunque deciso, attraverso il ddl varato oggi, di impedire che per almeno15 anni ( così come già accade per le aree attaccate dalle fiamme) possa cambiare la destinazione d’uso di questi terreni. E questo sia sotto il profilo urbanistico, vietando il mutamento della destinazione stabilito dallo strumento urbanistico generale vigente, sia sotto il profilo agricolo, evitando il mutamento della destinazione d’uso nelle zone omogenee “E” o equivalenti.
Ecco la relazione che accompagna il provvedimento.
Nell’ottobre 2013 è stata riscontrata per la prima volta in Europa e precisamente in Puglia, nella provincia di Lecce, la presenza di un batterio incluso tra i patogeni da quarantena, Xylella fastidiosa, su piante di olivo oleandro drupacee e altre piante spontanee.
La Xylella fastidiosa è un batterio inserito nell’allegato I della Direttiva del Consiglio 2000/29/CE e fa parte della lista degli organismi nocivi di quarantena dell’Unione europea. Nel mondo, sono ufficialmente riconosciute quattro sub-specie di Xylella fastidiosa (fastidiosa, sandyi, multiplex e la pauca) , in grado di attaccare un numero elevato di ospiti, oltre 150 specie vegetali, tra cui colture da frutto, essenze forestali e specie spontanee.
Le ricerche avviate dal CNR di Bari hanno consentito di identificare con maggiore precisione il genotipo riscontrato nella Provincia di Lecce descrivendolo come Xylella fastidiosa sub-specie pauca ceppo CoDiRo.
Il batterio si insedia nei vasi xilematici della piante e dopo un periodo iniziale di latenza evidenzia i primi sintomi sulle foglie con evidenti bruscature e, successivamente la pianta mostra disseccamenti diffusi su tutta la chioma sino ad interessate il tronco con conseguente morte della pianta.
Il batterio è trasmesso in natura esclusivamente da alcune specie di insetti di piccole dimensioni appartenenti all’Ordine Hemiptera, che fungono da vettori contribuendo alla diffusione della malattia a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è opera dell’uomo, attraverso il commercio di materiale vegetale infetto (piante, talee).
La Xylella fastidiosa viene ritenuto dagli esperti scientifici tra il più pericoloso dei patogeni vegetali per la aggressività, per l’ampia gamma di ospiti vegetali in grado di infettare, ma essenzialmente per la difficoltà nel prevenire le infezione e nel curare le piante malate.
Al fine di individuare le zone interessate da tale patogeno, immediatamente a novembre 2013 è stata attivata da parte della Regione Puglia, un monitoraggio dell’intero territorio regionale con particolare attenzione alla provincia di Lecce.
Allo stato attuale, a conclusione delle attività di monitoraggio del territorio regionale , risultano infette, nella sola provincia di Lecce, cinque aree puntiformi con poche piante (104) è un’area di maggiore estensione a sud di Gallipoli (23.000 ettari) Con atto dirigenziale n. N. 157 del 18 aprile 2014 (BURP 59/2014) sono state istituite le zone infette e le zone tampone individuando e nella quali sono state previste misure di abbattimento delle piante infette come stabilito dalle norme comunitarie e nazionali per l’eradicazione del patogeno al fine di evitare l’ulteriore diffusione sul territorio comunitario.
La presenza di tale patogeno sul territorio pugliese rappresenta un gravissimo rischio non solo per le colture interessate le cui produzioni incidono sulla economia territoriale come l’olivicoltura e la coltivazione delle drupacee (mandorlo, ciliegio, pesco, ecc.) ma anche per tutti gli aspetti ambientali e paesaggistici che tali colture rappresentano per il territorio regionale.
Va inoltre evidenziata la forte restrizione nella commercializzazione, imposta dalla Commissione europea, delle piante coltivate nei vivai situati nelle zone infette, in caso di mancata eradicazione delle piante infette, determinando un duro impatto per il settore vivaistico fortemente rappresentato nella provincia di Lecce, sia in termini economici ma anche sociali, per l’elevato numero di mano d’opera impegnata.
La tipologia del patogeno non consente di poter attivare azioni di controllo o l’uso di sostanze chimiche in grado di curare la malattia in quanto per i batteri è necessario utilizzare gli antibiotici, che sono vietati in agricoltura. Per cui, l’unica azione valida, per evitare l’ulteriore diffusione del patogeno da quarantena è l’abbattimento delle piante infette. Nei focolai puntiformi individuati sono state, infatti, eseguiti abbattimenti per 104 piante di olivo, mentre nell’area ampia di Gallipoli sono in corso ulteriori accertamenti, per la vastità dell’area, prima di procedere agli abbattimenti che risulteranno numerosi.
La Regione Puglia, in condivisione con la DG-SANCO della Commissione Europea e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha previsto con la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (pubblicata sul BURP 153 del 22/11/2013), in applicazione della Dir 2000/29/CE recepita dal D.Lgs.19 agosto 2005, n.214 e s.m.i., specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e l’abbattimento delle piante risultate infette.
La Commissione europea con Decisione di esecuzione 2014/87/UE ha emanato le “Misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)”.
Attualmente è in via di pubblicazione una ulteriore Decisione della commissione che aggiorna le misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.
Tra le piante ospiti della Xylella fastidiosa l’olivo rappresenta quello maggiormente interessato, ma anche quello più importante per la produttività, l’economia territoriale e per gli aspetti paesaggistici e ambientali.
Per tali motivi sono in vigore norme legislative nazionali e regionali a tutela degli olivi, per evitare speculazioni di natura extra agricoli, che prevedono specifiche autorizzazioni da parte degli Uffici Provinciali dell’Agricoltura limitando l’estirpazione a particolari casi di necessità.
La presenza della Xylella fastidiosa con l’obbligo di abbattere le piante di olivo infette, potrebbe determinare l’attivazione di espedienti che porterebbero alla diffusione della malattia per raggiungere scopi speculativi al fine di utilizzare ampie zone a scopi diversi da quelli agricoli.
Da qui la necessità della presente proposta di disegno di legge con la quale si intendono introdurre nell’ordinamento giuridico regionale misure di tutela delle superfici agricole investite da questo flagello, evitando così che:
- possano essere snaturate situazioni che rappresentano per la Puglia un brand come l’olivo e l’olivicoltura;
- possano essere rimosse condizioni del paesaggio avente valore identitario;
- possano essere attivati eventuali tentativi di speculazione sulle aree infette colpite.
Nello specifico delle norme sostanziali che costituiscono lo SDL che la presenta relazione accompagna, si rappresenta quanto in appresso:
- L’articolo 1 richiama la norma utilizzata dal Legislatore Nazionale per contrastare analoghi fenomeni insorti sulle aree colpite e percorse da fuoco, fissando in “almeno quindici anni”:
ü sotto il profilo urbanistico, il non mutamento della destinazione urbanistica prevista dallo strumento generale vigente;
ü sotto il profilo agricolo, il non mutamento della destinazione d’uso nelle zone omogenee “E” o equivalenti.
Quanto sopra evita che, a seguito dell’ingiunzione coatta di piante per motivi fitosanitari (come nel caso di specie per la Xylella fastidiosa) e, in particolare per l’olivo, possano essere sottratte all’uso agricolo superfici significative rese libere a seguito di espianto che, si ricorda nel caso dell’olivo, è soggetto ad autorizzazione da parte degli uffici competenti.
- L’art. 2 prevede l’istituzione e la pubblicazione del catasto dei terreni infetti interessati da espianto, contenente informazioni dettagliate sui singoli terreni soggetti a espianto.
- L’art. 3 prevede la possibilità che la Regione fornisca specifico sostegno al sistema produttivo nelle aree soggette a espianto.