LEGALMENTEUn assidua lettrice del sud online chiede in periodi di ferie e viaggi come potersi tutelare e a quanto ammontano i risarcimenti danni per perdite del bagaglio o ritardi nella consegna quanto si viaggia in aereo.

Egr. Lettrice il problema è atavico negli aeroporti .  Il risarcimento richiedibile  senza azionare la giustizia arriva fino ad un massimo di mille euro come  previsto dalla Convenzione di Montreal. Se la valigia viene perduta o vi è un ritardo nella consegna per colpa del vettore internazionale, ( aereo indipendentemente dal colore di bandiera ) viene risarcito un danno ordinariamente quantificato .Se invece si denuncia un danno morale occorre poi provarlo davanti un Giudice ordinario ed a seconda del valore si individua la competenza.
l’art. 2059 del codice civile, prevede anche la possibilità ( ma occorre provare quello che si chiede ) di risarcire una lesione di diritti inviolabili della persona.

lo stress subìto a casa del ritardo, nella consegna delle valige non puo’ essere valutato in via generica ma va documentalmente provato . La Corte di cassazione, con la sentenza 14667 , ha chiarito che per far rientrare proprio tra i diritti fondamentali dell’uomo lo stress subìto non basta un semplice ritardo della consegna del bagaglio seppur di alcune settimane Troppo poco, secondo la Cassazione, per tirare in ballo i diritti costituzionalmente protetti.

Non puo’ chiedersi neppure (facendo leva sulle norme previste dai codici del Consumo e del Turismo) il famoso danno da vacanza rovinata, perché cambia la  “competenza” va qui tirato in ballo il tour operator e non la compagnia aerea. Per questo fate sempre attenzione a chi vi affidate . Andare da un buon legale è sempre meglio per ottenere un consiglio saggio e pregnante invece di rivolgersi a generici consulenti alternativi che oramai pullulano ovunque .

Va poi precisato nello studio della pratica di risarcimento danni da chiedersi anche a quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal quando si verifichino problemi con  un vettore non comunitario in quanto non puo’ essere applicato il Regolamento Ce n.2027/97.

Ma fate attenzione cari lettori viaggiatori : L’articolo 22 della Convenzione firmata in Canada nel 1999, fissa il tetto di mille euro in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, ipotesi quest’ultima che vale anche quando ad arrivare fuori tempo è il passeggero.

Questa somma può essere alzata con una dichiarazione del viaggiatore, da effettuarsi prima prima della partenza e pagando una tassa supplementare, ovvero si dichiara al vettore di avere «speciale interesse alla consegna» . In tal caso il vettore risarcirà fino alla somma indicata, nel valore della richiesta ( documentalmente provata ) salvo provare al contrario da parte del vettore che è superiore «all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».

La legge prevista in materia  si allinea all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza C- 63/09) che, nell’interpretare l’articolo 22 n.2 ha affermato che nel danno, indicato come «prejudice e dommage» rientrano sia il pregiudizio materiale sia quello morale. Al fine di garantire un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Da un lato si assicura una colpevolezza rigorosa dei vettori che trasportano merci e persone in ambito nazionale ed internazionale ma nell’altro si va  nel rispetto dell’equo risarcimento. Ricordate che anche il ritardo o la cancellazione del volo aereo sono risarcibili almeno che non si provi da parte del vettore un problema a lui indipendente ed in ogni caso ogni e qualsiasi altra richiesta va sempre valutata con il proprio legale che consiglia cio’ che effettivamente è possibile provare .

 

Di Stefania Fabricatore

Avvocato, mediatore civile e commerciale Nazionale ed Internazionale, abilitato dal Ministero della Giustizia