Stop al lavoro festivo infrasettimanale. Il lavoratore può legittimamente astenersi dal lavoro, laddove la festività coincida con un giorno lavorativo. Il datore di lavoro, infatti, non può obbligare il lavoratore, con atto unilaterale, a rendere la prestazione lavorativa.
Il rifiuto del lavoratore, in tal senso, è supportato dalla legge n. 260/1949 e non può essere posta nel nulla, né dal datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione si ha in caso di previo accordo tra le parti, mediante patto individuale o raggiunto con l intervento del sindacato, che deve aver ricevuto un mandato specifico a trattare. L’astensione lavorativa nelle festività infrasettimanali è, dunque, un diritto indisponibile e inderogabile dal Ccnl.
A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019. La vicenda. La diatriba nasce da un licenziamento intimato a un dipendente che si era rifiutato di lavorare il 1° maggio, Festa dei lavoratori. Incarico, tra l’altro, che gli era stato attribuito dal suo collega responsabile il giorno precedente. Il lavoratore ha impugnato l’estrema ratio, ricorrendo per vie legali, avanzando l ‘illegittimità, la nullità e l ingiustificatezza del licenziamento stesso, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal momento del recesso a quello della effettiva reintegra, alla regolarizzazione assistenziale e previdenziale, nonché al risarcimento degli ulteriori danni alla integrità psico-fisica.