matrimonio gay
L’Amministrazione Comunale ha presentato, tramite la sua Avvocatura, ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento del Prefetto che, in osservanza della Circolare del Ministero dell’Interno, ha annullato le trascrizioni dei Matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, registrate all’anagrafe comunale negli scorsi mesi a seguito della Direttiva del 23 Giugno scorso emanata dal Sindaco De Magistris che stabiliva appunto, quale prima città in Italia, l’obbligo di trascrizione negli elenchi dell’anagrafe comunale dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso residenti a Napoli.
Questi i principali motivi del ricorso:
1)Diverse pronunce giurisprudenziali, sia nazionali che europee hanno portato al riconoscimento della coppia omosessuale come formazione sociale titolare di diritti fondamentali. In particolare la Corte di Cassazione con sentenza del 15/3/2012 ha affermato l’importantissimo principio della “non contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio contratto e riconosciuto all’estero tra soggetti dello stesso sesso ed il diritto alla loro vita familiare a prescindere dal fatto che in Italia ci sia o meno il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali”. La normativa vigente sullo Stato Civile prevede infatti che una trascrizione può essere negata solo in caso di “contrarietà all’ordine pubblico”
2)Il Prefetto , con la normativa vigente, non può in alcun modo intervenire per annullare la trascrizione di un atto all’anagrafe comunale. Così come previsto dall’articolo 453 del Codice Civile, infatti, qualsiasi annotazione od annullamento di un atto iscritto nei registri dello stato civile può essere solo ordinato dall’Autorità Giudiziaria. Il Prefetto avrebbe dovuto quindi proporre ricorso al Tribunale, unico competente secondo l’articolo 100 del DPR 396/2000 a disporre rettifiche o cancellazioni per gli atti dello stato civile recepiti da autorità straniere. Il Prefetto ha soltanto il potere di procedere alla correzione degli errori materiali dei registri dello stato civile.
3)Infine, la trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero non è un provvedimento amministrativo ma una semplice attività dichiarativa ed attestativa, ha dunque natura  certificativa e di pubblicità-notizia. Pertanto è del tutto ininfluente che nel nostro ordinamento non sia prevista la garanzia del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso e la trascrizione nei registri dello stato civile del comune non contrasta in alcun modo con l’ordinamento vigente. La trascrizione serve a rendere pubblico un atto già di per sé valido secondo la legge dello Stato nel quale è stato posto in essere.
Insomma trascrivere l’atto nei registri dello Stato civile non significa in alcun modo sostituirsi al legislatore nazionale ma solo certificare l’esistenza di tali legami che, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione e dell’articolo 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, non possono in alcun modo essere discriminati.