LEGALMENTEAlla fine delle vacanze c’è sempre chi protesta per i possibili cattivi risultati delle ferie trascorse, soprattutto se rovinate. A tale proposito vediamo cosa si intende, appunto, per “vacanze rovinate” al fine di correggere false aspettative ed indirizzare correttamente verso il percorso idoneo a richiedere ed ottenere un risarcimento.

Il “danno da vacanza rovinata” é spiegato nell’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) nel quale si prevede “un rimborso-indennizzo-risarcimento del danno messo in relazione al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’ eccezionalità dell’ opportunità perduta”; ma attenzione: il cosiddetto “inadempimento” di cui al decreto deve essere obbligatoriamente “di sufficiente importanza” (art. 47). Inoltre, ciò che va preso in considerazione é il danno non patrimoniale nella sua accezione di danno morale ed esistenziale da contraddistinguere dal vero e proprio danno quale quello patrimoniale, ossia la perdita economica subita (smarrimento del bagaglio, valore economico del contenuto del medesimo, oppure ancora il ritardo del volo aereo, la perdita della coincidenza, l’acquisto di un altro biglietto aereo / nave/ treno…, il pagamento di una notte in hotel, i pasti correlati …).
Invero, quando parliamo di “ danno da vacanza rovinata” ci riferiamo nello specifico alla perdita di un’occasione di relax mirata e specifica in un determinato giorno, periodo e luogo scelti.

Prima del d.lgs. 79/2011, tale danno era approssimativamente ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 2059 c.c., che disciplina proprio il danno non patrimoniale, cui già sopra si faceva cenno. La legge, quindi, limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno de quo “ai casi previsti dalla legge”.
Occorre, però, giunti a questo punto specificare che vi è ora una norma apposita che regolamenta l’ipotesi in parola di modo da garantire una tutela di intensità ed efficacia sicuramente maggiore rispetto al passato . L’espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del Codice del Turismo ha, quindi, sanato questa lacuna aprendo alla piena protezione del turista.
Attenzione sempre a fornire le prove e la quantificazione del danno patito, nonché verificate con un Legale esperto della materia se ci sono tutti i presupposti affinché il cosiddetto pacchetto turistico o package sia indirizzato a realizzare l’interesse del turista all’ effettuazione di un viaggio con finalità escursionistica o a scopo di piacere di modo che tutte le attività connesse alla vacanza possano ritenersi essenziali.
A titolo esemplificativo la situazione che vede il villeggiante alloggiato, per una frazione del periodo di soggiorno, in una struttura alberghiera di livello inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto del pacchetto vacanze o addirittura in una struttura in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi (palestra, spa e piscina, spiaggia attrezzata) non ancora attivi, riduce di gran lunga l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie trattata in questa sede.

Inviateci senza preoccupazione le vostre domande specifiche e vi diremo se i presupposti ci sono o meno scrivendo una mail alla rubrica LEGALE a : Ilsudonline@gmail.com oppure redazione@ilsudonline.it

Di Stefania Fabricatore

Avvocato, mediatore civile e commerciale Nazionale ed Internazionale, abilitato dal Ministero della Giustizia