Prof. Ing. Gennaro Capodanno
Vi racconto una storia, non una bella storia per la nostra scuola e, più in generale, per un Paese che un tempo era considerato la “culla” del diritto. Una storia poco raccontata, che non ha mai trovato idoneo e congruo spazio sui mass media e che invece andrebbe consegnata anche alle future giovani generazioni, dal momento che già le attuali, annusata da tempo l’aria che tira, stanno scappando in altri paesi e questa vicenda, come tante analoghe altre, conferma che, tutto sommato, hanno ragione loro. Dunque siamo nel 2004, quando, dopo anni d’attesa, viene finalmente bandito il concorso per dirigenti scolastici – DDG 22 novembre 2004. Il bando, su base regionale, prevede un totale di 1.500 posti per tutti i tre settori ed è articolato in fasi successive: selezione per titoli, concorso di ammissione, periodo di formazione, esame finale. La selezione per titoli già fa sì che molti docenti, che ritengono di non poter attingere ad un punteggio elevato, decidono di non presentare la domanda. Valutazione errata! Poi vedremo il perché. Il bando prevede che, alla successiva fase del concorso di ammissione, partecipino un numero pari a 7 volte i posti messi a concorso, dunque 10.500 docenti, sempre suddivisi per le varie regioni. E qui arriva la prima sorpresa. Molti degli esclusi decidono di ricorrete ai vari TAR per poter essere ammessi alle prove scritte del concorso di ammissione. Attraverso l’emanazione di provvedimenti cautelari riescono nel loro tentativo, sicché alle prove scritte partecipa una mole molto maggiore di candidati rispetto a quanto preventivato. All’esito di tali prove molti dei partecipanti non vengono ammessi alla successiva prova orale. A questo punto cosa fanno? Presentano altri ricorsi, la maggior parte dei quali vengono, nel corso degli anni respinti, ma alcuni restano per così dire “pendenti”. Particolare importante da ricordare, perché ci torneremo più avanti. Dunque alla fine del concorso di ammissione, vengono redatte per ogni regione e per ogni settore, due graduatorie, una di merito e un’altra, estrapolata dalla prima, sulla base dei punteggi complessivi raggiunti, di ammessi alla successiva fase del corso di formazione. E qui arriva un’altra sorpresa, perché, nelle graduatorie degli ammessi, accanto ai cosiddetti “pleno iure”, che avevano partecipato alle prove del concorso a pieno titolo, ci sono molti inserimenti che iniziano con “RIS”, volendo indicare che si tratta di partecipanti che, solo grazie all’ordinanza cautelare della giustizia amministrativa avevano potuto partecipare alle fasi successive. E se mai domani si arrivasse, dopo i vari gradi di giudizio ad escludere tali partecipanti? Avrebbero pieno titolo ad essere ammessi alla formazione, per scorrimento, quei “pleno iure” che nel frattempo ne sono stati esclusi. Ma si possono aspettare i tempi lunghi della giustizia? Ebbene no! Ed il legislatore provvede alla bisogna. Sicché, nella discussione della legge finanziaria del 2007 – qualcuno potrebbe domandarsi cosa c’entra la legge finanziaria con il concorso per dirigente scolastico, ma si tratta di un “mistero” destinato a rimanere tale – viene presentato e approvato un emendamento che, di fatto, consente a tutti coloro che si trovino, nelle rispettive regioni, nelle graduatorie di merito di partecipare alla fase di formazione. Alla fine, dopo l’esame finale, il numero dei concorrenti che hanno superato tutte le fasi sarà raddoppiato con picchi anche del 300% in alcune regioni. Per esempio, nella regione Campania, dove i posti messi a concorso nel bando erano complessivamente 192, nelle graduatorie di merito risulteranno in tutto presenti oltre 600 nominativi. Come risolvere il problema che, mentre nelle regioni del nord e del centro Italia, il numero di vincitori è pari, se non inferiore, ai posti messi a concorso per ogni settore, in alcune regioni del sud del paese, come la Campania, esiste un surplus che come abbiamo fià detto supera anche il 200%? Interviene ancora una volta il legislatore, trasformando, quando oramai tutte le fasi del concorso si erano esaurite, un concorso su base regionale, di fattoin concorso su base nazionale, con l’introduzione della cosiddetta “interregionalità” nell’ambito del decreto “mille proroghe” – anche in questo caso con le proroghe il provvedimento non c’entra nulla, ma oramai abbiamo capito come vengono confezionate le leggi nel nostro Paese! -, introducendo una norma che recita: “ …gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”. Ecco fatto! Con la trasformazione in graduatorie permanenti tutti vengono sistemati, pure attraverso un flusso migratorio dal sud verso il nord – anticipazione del film della coppia Bisio-Siani “Benvenuti al Nord”. Qualcuno a questo punto penserà che la storia sia finita. Ebbene no. C’è un codicillo di non poco conto. Ricordate la questione dei ricorrenti che erano rimasti esclusi perché non ammessi alla prova orale, dopo che non avevano conseguito il punteggio minimo nelle prove scritte? Eravamo rimasti al dato che alcuni di questi contenziosi erano rimasti “pendenti” nei vari gradi di giudizio. Arriviamo adesso ai giorni nostri. Sono passati oltre 10 anni dal bando, qualcuno penserà che intanto la giustizia amministrativa si sarà pronunciata su tutti contenziosi. Ma non è così! Diversi di questi ricorsi, non esattamente quantificabili ma nell’ordine al massimo di qualche centinaia, concentrati in alcune regioni, erano rimasti ancora “pendenti”, privi di una sentenza, ma non dimenticati. Una situazione che comunque era ben nota agli addetti ai lavori, dal momento che, in diverse riprese, si era tentato, sempre senza successo, di far passare una norma che sanasse anche questa situazione. Arriva finalmente la “Buona Scuola” ed ecco apparire tra i tanti commi dell’art. 1 l’oramai noto comma 87, il quale recita: “Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici…” e al successivo comma: “Il decreto di cui al comma 87 riguarda: … i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 “. Eccoli qui, i signori dal “contenzioso pendente” da quasi dieci anni. E’ vero che non hanno neppure superato la prima prova del concorso di ammissione, potrà essere anche vero che alcuni di questi sono stati ammessi con riserva a tale prova in quanto non avevano neppure i titoli sufficienti ma qui bisogna tutelare “l’economicità dell’azione amministrativa” e “prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico”, Scherziamo? Ma chi tutela i sacrosanti diritti di quanti hanno ritenuto di non partecipare ad un concorso sapendo che non avevano i titoli o di coloro non hanno presentato ricorso quando sono stati bocciati alle prove scritte, di coloro, in sintesi, che hanno creduto in uno Stato di diritto? Qualcuno potrebbe consolarsi pensando alle lungaggini delle procedure previste nella stessa legge sulla buona scuola. Invece non è così. La legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 16 luglio 2015, Dopo appena quattro giorni con D.M. n. 499 del 20.07.2015 – Istituzione corso intensivo di formazione ai sensi dei commi 87 e 88 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 -, vengono messe in moto le procedure relative ai commi citati. Ma non è finita qui. Nel mese di agosto presso alcune sedi regionali vengono subito insediate le commissioni, viene effettuato in 10 giorni il corso intensivo e, subito dopo, l’esame conclusivo ed ecco sortire i nuovi dirigenti. Per comprendere il meccanismo cito il caso delle regioni Abruzzo e Campania, il cui corso si è svolto, dal 24 agosto al 4 settembre, presso la sede dell’ufficio regionale scolastico dell’Abruzzo, abbinando i 16 candidati provenienti dalla Campania con i 10 dell’Abruzzo. La prova scritta si è svolta il 16 settembre. Dopo sei giorni, il 22 settembre sono state pubblicate le graduatorie di merito. Esito: su 26 partecipanti, 26 inseriti nelle graduatorie, di merito, anche se molti di essi con il punteggio minimo di 21/30. Subito dopo, il 30 settembre è stato pubblicato il D.D.G. per la copertura di n. 42 posti di dirigente scolastico per i soggetti di cui all’art. 1, comma 88, della legge n. 107/2015 con scadenza della domanda, addirittura, il giorno dopo. Passa un altro giorno soltanto e con D.D.G. n. 1002 del 2 ottobre 2015, che potete leggere al link: http://www.reporterscuola.it/