LEGALMENTEUna Lettrice ci chiede di sapere – avendo  installato un condizionatore d’aria per abitazione – cosa deve fare per  scongiurare lagnanze da parte dei condomini avendo ubicato l’apparecchio all’ esterno ma sul piano di calpestio del proprio balcone. Proprio dall’esterno  però risulta visibile una snella canalina per i fili dell’impianto che scendono sulla facciata corrispondente al proprio balcone dal punto in cui all’interno c’è lo sfiato fino al meccanismo propulsore.

Alcuni condomini hanno protestato e chiesto di rimuovere l’apparecchio perché a loro dire il ballatoio del terrazzino ha una ringhiera in ferro ed 0il condizionatore esterno visibile dalla strada ( a loro dire ) deturpa il decoro esterno del palazzo.

Come mi devo regolare ?

Risponde l’Avv. Stefania Fabricatore ( Foro di Napoli )

La irascibilità delle persone che abitano i Condomini supera ogni immaginazione ed è il tipo di cause che principalmente sovraccarica i Tribunali. L’ istallazione di un’apparecchiatura di climatizzazione è  divenuta sempre più una costante nei fabbricati nel corso degli ultimi anni  e parimenti sono aumentate le cause. Normalmente per le ordinarie residenze anche particolarmente signorili delle nostre città l’installazione del condizionatore non necessita di alcuna concessione di carattere amministrativo  salvo che non sia un fabbricato sottoposto a vincolo della sovrintendenza . Rispetto agli edifici di particolare pregio storico artistico (vedi d.lgs. n. 42 del 2004) infatti  l’installazione dei condizionatori non deve essere valutata una semplice operazione a rilevanza condominiale, ma è imprescindibile il consenso della  sovraintendenza. Il Problema delle polemiche  è sempre codificato in due principali elementi: l’eccessivo rumore ed il peggioramento dell’estetica degli edifici. Ma quando un impianto di condizionamento può considerarsi lesivo del decoro architettonico di un palazzo? Con questa espressione, si fa attinenza alle linee ed alle strutture del fabbricato che lo contraddistinguono e gli marcano una determinata, armoniosa fisionomia ed una specifica identità (cfr. Cass. n. 851/2007). La bellezza nonché la grazia dell’edificio non deve essere particolare bastando una linea estremamente semplice per poter parlare di decoro architettonico. Il danneggiamento al decoro di cui trattiamo deve dunque tradursi in un pregiudizio economico per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 1286/2010). Il concetto di bellezza ancora , si trasforma gradualmente con il tempo e fa si che ciò che era mal avvertito ieri, non lo sia più oggi. A questo punto d’arrivo, che consente di poter articolare il problema decoro architettonico, è giunto qualche anno fa il giudice di pace di Grosseto, il quale ha riferito in una sentenza che specifici impianti – quali quelli di condizionamento e satellitari – non sono più considerati lesivi dell’estetica dell’edificio, essendo percepiti comunemente quali normali elementi presenti sugli stabili (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Resta fermo, tuttavia, il valore del regolamento condominiale di natura contrattuale obbligatoria  di vietare qualsivoglia trasformazione dell’estetica del palazzo anche sulle parti di proprietà esclusiva nonché la possibilità per il regolamento assembleare di disciplinare l’uso delle cose comuni per salvaguardare il decoro dello stabile: tale ultima regolamentazione non può però mai tradursi in un divieto d’uso (es. posso dirti come installare il condizionatore ma non posso vietarti di farlo).

Per questi motivi, la nostra lettrice dovrà: a) stabilire se il regolamento -ordinamento condominiale vieti o disciplini (a seconda della sua natura) questo genere d’ allacciamenti; b) valutare oggettivamente se l’installazione è pregiudizievole dell’estetica dell’edificio (è improbabile però che una macchina motrice di impianto di condizionamento poggiato sul piano di scalpiccio del terrazzo possa essere considerata tale); c) al termine di questa previsione in alternativa, dovrà porre in essere i rimedi necessari: ovvero se il Condominio continuerà a lamentarsi ed arriverà sino a minacciare di andare in causa, allora dovrà previamente  chiamarlo a “Mediazione”  nel caso abbia manifestato problemi. Nel caso in cui invece il condominio privato dovesse insistere nelle proprie lagnanze ( previo accertamento e sicurezza che effettivamente non ci sia alcun palese fastidio ) diffidarlo formalmente chiedendogli di cessare ogni turbativa.http://www.condominioweb.com/installazione-di-un-condizionatore-sul-balcone.11583

Di Stefania Fabricatore

Avvocato, mediatore civile e commerciale Nazionale ed Internazionale, abilitato dal Ministero della Giustizia