Il reddito di cittadinanza è per tutti, per italiani, europei e stranieri in possesso di permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno cinque anni.

Partirà dal mese di aprile e se il nucleo familiare è composto solo da soggetti di età non inferiore a 65 anni si chiamerà «pensione di cittadinanza». Diversi i requisiti (forse troppi), per un beneficio economico (fotocopia del Rei) che annualmente (12 mensilità) potrà valere dai 480 euro (40 a mese) a 17.160 euro (1.430 mensili). Spetterà per 18 mesi e potrà essere rinnovato con una sospensione di un mese (non necessaria nel caso di pensione di cittadinanza).

A stabilirlo, tra l’altro, è la bozza di decreto attuativo della misura prevista dalla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2019), pubblicata sul S.O. 62 alla G.U. 302/2018, in vigore dall’1/1/2019. Per il via libera alla nuova misura, da aprile i datori di lavoro dovranno indicare la retribuzione nei nuovi assunti sul modello CO (comunicazione obbligatoria).

La nuova misura. È l’evoluzione del Rei, reddito d’inclusione, operativo dall’anno scorso, del quale riproduce nella sostanza la struttura e disciplina. A cominciare dal fatto che l’erogazione è condizionata all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo che prevede, tra l’altro, attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi (condizione non prevista nel caso di pensione di cittadinanza).

I requisiti. Stando alla bozza la misura spetterà ai nuclei familiari di cittadini italiani, europei e anche stranieri in possesso di diversi requisiti declinati in tre tipologie: di residenza e soggiorno; reddituali e patrimoniali; godimento di beni durevoli (si veda tabella). Per quanto concerne la cittadinanza, oltre agli italiani e ai cittadini Ue, il reddito di cittadinanza (Rdc) spetterà anche ai cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo; in ogni caso, è richiesta la residenza in Italia continuativa da almeno cinque anni.

I requisiti reddituali e patrimoniali fanno riferimento alla disciplina dell’Isee (dpcm 159/2013); per quanto riguarda il reddito familiare, tuttavia, non si considerano i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee. Il Rdc si potrà fruire anche in costanza di godimento di Naspi (indennità di disoccupazione).

Fuori detenuti e disoccupati volontari. Non hanno diritto al Rdc i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra p.a., i nuclei familiari con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie (l’esclusione perdura per un anno dalle dimissioni).

Quanto vale il Rdc? L’importo è determinato da due quote, su base annua, erogate mensilmente (12 rate): a) la prima quota a integrazione del reddito familiare fino a una soglia massima di 6.000 euro (7.560 euro nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare massimo 12.600 euro;

b) la seconda quota a integrazione del reddito familiare nuclei residenti in abitazioni in locazione, in misura pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione fino a un massimo di 3.360 euro (1.800 euro nel caso di pensione di cittadinanza); ovvero in misura pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato fatto un contratto di mutuo da un componente la famiglia.

In ogni caso il beneficio economico: non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro) nel caso di singolo componente, ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di più componenti può arrivare a euro 19.656 (1.638 euro mensili, anche se in realtà non si andrà sopra i 1.430); non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro mensili).

Cambia la «CO». In caso di variazione della condizione occupazionale di uno o più componenti del nucleo familiare, il maggiore reddito da lavoro concorrerà alla determinazione del Rdc in misura pari all’80% (quindi con uno «sconto» del 20%), a decorrere dal mese successivo a quello in cui c’è stata la variazione, fino a quanto il maggiore reddito non è ordinariamente recepito nell’Isee (in via generale a gennaio dell’anno seguente).

Nel caso di nuova occupazione come lavoro dipendente il reddito verrà desunto dalle comunicazioni obbligatorie (le «CO» che i datori di lavoro sono tenuti a fare online, su cliclavoro) che, conseguentemente, dal prossimo mese di aprile verranno implementate per contenere la nuova informazione relativa alla retribuzione (o al compenso, in caso di co.co.co.).