Divorzi e separazioni: oltre la lite che determina una separazione, lo zoccolo duro resta “l’assegno di mantenimento” che non sempre viene versato al coniuge e spesso si ritorna in Tribunale per discutere di nuovo la causa. A farne le spese sono i bambini a carico soprattutto della mamma e si crea un clima di sofferenza familiare molto pesante. Oggi nuove regole invece ribaltano la situazione e chi non “versa l’assegno di mantenimento” è perseguibile penalmente. L’avv. Raffaele Miele noto penalista napoletano ci illumina sulla nuova giurisprudenza.
Oggi nuove sentenze regolamentano in maniera più efficace “L’assegno di mantenimento” spesso oggetto di ulteriori liti tra gli ex coniugi. Cosa dice la Giurisprudenza e quali sono le conseguenze penali?
“Una serie di pronunce della Suprema Corte, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, pubblicate in particolare nell’ultimo triennio, hanno fissato criteri di maggiore tassatività e rigore nell’individuazione dei doveri spettanti al coniuge obbligato al versamento dell’assegno cd. di mantenimento. L’orientamento che emerge da tali sentenze della Corte di Cassazione è quello di un rafforzamento della tutela penale del diritto al mantenimento, rispetto al precedente orientamento prevalente che voleva il medesimo diritto affidato essenzialmente alla tutela privatistica, fatte salve, ovviamente, le ipotesi più gravi in cui i soggetti passivi versassero in vero e proprio stato di indigenza”.
C’è chi non dichiara quanto guadagna e si stabiliscono mantenimenti al di sotto del tenore di vita.
“La tendenza oggi prevalente, alla luce delle ultime statuizioni, è quella di valorizzare quanto disposto dall’art. 12 sexies 898/70, introdotto dall’art. 21 della L. 74 del 1987 (al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge, si applicano le pene previste dall’art. 570 del c.p.). Per l’effetto il soggetto obbligato è punibile per il solo fatto di non corrispondere (anche solo in parte) l’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio e/o in quella di separazione”.
Qual è il principio di legittimità che la giurisprudenza più recente ha affermato ?
“Il principio divenuto prevalente è quello per il quale il reato previsto dall’art. 570 c.p. e quello previsto dall’art. 12 sexies si pongono in rapporto di concorso formale eterogeneo e non di consunzione (da ultimo Cass. 12307/12). In parole più semplici, i giudici della Suprema Corte hanno inteso separare le due fattispecie: ovvero il mero inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno è punibile indipendentemente dallo stato di bisogno dell’avente diritto. Laddove poi l’avente diritto, per effetto del mancato adempimento, dovesse anche versare in stato di bisogno, ci si troverebbe in presenza della violazione dell’art. 570 c.p.”.
Sono frequenti i casi in cui il coniuge obbligato non è inadempiente totalmente, ma versa solo in parte quanto stabilito dal giudice, cosa succede in questi casi ?
“Ii giudici di legittimità, confermando la natura di reato formale dell’art. 12 sexies, hanno proseguito nel solco già tracciato dalla sentenza n. 35553 del 2011, con la quale si era affermata l’ulteriore statuizione secondo la quale la violazione dell’art. 12 sexies si configura anche nel caso, assai diffuso, di inadempimento parziale ovvero di autoriduzione della somma da parte del coniuge obbligato. Ha chiarito, infatti, la Cassazione che non sussiste, in capo al soggetto obbligato, un autonomo potere di adeguamento dell’assegno rispetto alla determinazione fatta dal giudice e che è escluso, in sede penale, qualunque accertamento sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge a concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori (Cass. 46750/12)”.