La tutela del diritto alla propria immagine ed alla connessa identità personale, da ritenersi in quanto tale un diritto inviolabile, passa anche per la tutela del cosiddetto diritto all’oblio. Un principio in virtù del quale il soggetto che si assume leso può attivarsi, sia in maniera extra giudiziale che giudiziale, con lo scopo di ottenere la cancellazione dei propri dati personali dai motori di ricerca internet. Ma come procedere concretamente? Ne parliamo con l’avvocato Stefania Fabbricatore.

Avvocato, cosa si intende anzitutto con diritto all’oblio?

In primo luogo occorre precisare che per diritto all’oblio si intende una particolare forma di garanzia in forza della quale non è consentito diffondere, senza particolari motivi, i precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona ciò con specifico riferimento ai precedenti giudiziari di una persona.

Delineando meglio i contorni della questione, si può affermare che in base a questo principio, che cosa non si può pubblicare o mantenere nei motori di ricerca?

Non è legittimo diffondere informazioni concernenti condanne ricevute od altri dati di analogo tenore, salvo che si tratti di casi particolari che si possono ricollegare a fatti di cronaca ancora attuali e di interesse sociale, fermo restando che anche in queste ipotesi la pubblicità del fatto dovrà essere proporzionata all’importanza dell’evento ed al tempo trascorso dall’accaduto.

In che modo la legge difende chi cade nel mirino della polemica pubblica?

Il diritto all’oblio è riconosciuto dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità più recente ed attenta, quale il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato ai danni che la reiterata pubblicazione di una notizia, spesso non più corrente e non più corrispondente anche alla nuova immagine e rappresentazione esterna del soggetto che ne è vittima. Perché ciò può arrecare danno all’onore e alla reputazione del medesimo. Salvo che, è inteso, per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e/o rinasca un altro interesse pubblico all’informazione.

Ma quali azioni a tutela si possono mettere in campo?

Perché si possa agire in modo fondato e giuridicamente valido occorrono tre buoni motivi, dichiarati e dimostrati, affinché un motore di ricerca internet rimuova i contenuti pubblicati: Copyright, sentenze di un Tribunale, Tutela della Privacy. La richiesta è comunque complessa e la rimozione effettiva e rapida dei risultati “sgraditi” di ricerca su Internet lo è ancor di più.

Attualmente gli orientamenti dei Tribunali sono vari nella materia in esame e spesso capita che le decisioni delle Corti prevedano che non venga attuata completamente la richiesta rimozione dei dati indesiderati ai sensi della legislazione Europea, non è così?

Questo accade prevalentemente nei casi in cui il richiedente sia un cittadino che abbia commesso un reato per il quale è prevista una pena particolarmente elevata, oppure un personaggio pubblico, oppure ancora un imprenditore che sia stato condannato per un reato grave.

In base ad una indagine effettuata su casi concreti, viene dichiarato che in Italia sono poche le domande dirette che vengono accolte dai siti di ricerca ed alle quali segua l’effettiva rimozione delle notizie oggetto dell’istanza, rendendo di fatto necessario il ricorso alla Magistratura..

Alcuni siti internet hanno una sezione apposita dedicata al “Diritto all’Oblio”. In questi casi, il motore di ricerca risponde attraverso un modulo approntato proprio per il diritto all’oblio scrivendo in che maniera viene interpretata la richiesta. In caso di risposta negativa, lo stesso spiegherà che le URL inserite nella istanza devono restare negli indici di ricerca per specifici motivi quali possono essere l’interesse del pubblico all’elaborazione dei dati o l’interesse di potenziali consumatori di prodotti o di servizi del richiedente, l’interesse, altresì, delle indagini ad accedere alle informazioni di cui alla richiesta.

Non è, quindi, semplice far valere il diritto all’oblio?

Specie quando la notizia è stata diffusa a mezzo  internet, il cui archivio è potenzialmente “infinito” oltre ad essere notevolmente elevato il numero di fruitori della rete che quotidianamente vi hanno libero accesso e che oggettivamente sono difficilmente controllabili, essendo tra l’altro concretamente difficile gestire le migliaia di richieste al giorno provenienti da tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Per ottenere la cancellazione dei dati personali è, inoltre, possibile adire anche il Garante della Privacy, oppure si può contattare il Webmaster del sito Internet che ospita la pagina da rimuovere?

Tali indicazioni implicano inevitabilmente un’ulteriore riflessione in base alla quale si evince che il diritto all’oblio si pone in conflitto con il diritto di cronaca, anch’esso costituzionalmente garantito e con l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni.

Vale la pena di evidenziare che le ultime pronunce creano dei precedenti importanti nei Tribunali, non crede?

La tutela degli interessi dei cittadini e della loro privacy nella difesa della propria reputazione via internet si sta formalizzando attraverso quella che si comincia a definire la “web reputation” ed in effetti occorre evidenziare che alla base del problema vi sono due richieste: la cancellazione della notizia da un lato e la richiesta di risarcimento del danno.

Ne parliamo più approfonditamente?

E’ opportuno precisare che ai fini del risarcimento del danno connesso al diritto all’oblio, l’illecito trattamento di dati personali viene specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e di diffusione online, ma nel mantenimento dell’articolo sui motori di ricerca diretti e nell’agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato diverso tempo addietro nonché nella sua diffusione sul Web con conseguente pregiudizio per i soggetti coinvolti, i quali medio tempore non hanno più attinenza a quell’informazione specifica, che anzi sta deteriorando e lesionando il loro onore e la loro reputazione.

Ha altri consigli da offrire in materia?

Consultarsi con un ottimo ed esperto avvocato prima di attivarsi per le tutele descritte, tentando una mediazione nazionale od anche internazionale se il motore di ricerca ha sede all’Estero e poi in ultima soluzione procedere con l’azione giudiziaria.