di Vincenzo Musacchio*
Un supervisore per il rispetto delle regole per ogni società controllata e partecipata dal Ministero dell’Economia. E’ questa una delle novità decisa dalla riunione congiunta Mef e Anac, che introduce la nuova direttiva sull’anticorruzione che dovrà essere recepita dai consigli di amministrazione delle società pubbliche. L’identikit del candidato è quello di un dirigente interno ad ogni società, che si è contraddistinto negli anni per condotta irreprensibile, che sarà responsabile della lotta alla corruzione all’interno del gruppo e individuerà un piano“ad hoc” per la società stessa allo scopo di rafforzare la trasparenza e combattere la corruzione.
Toccherà inoltre al prescelto pubblicare ogni anno, entro il 15 dicembre, un’analisi con i risultati di prevenzione delle misure previste dal piano. La definizione del piano presuppone però la “mappatura” delle aree aziendali più a rischio di reato (appalti, concessioni, finanziamenti, assunzioni) e dove dunque più forte dovrà essere l’attività di prevenzione. Una volta conclusa la consultazione, la direttiva del Mef dovrà essere recepita dagli organi di governo della società, mentre per le aziende che emettono strumenti finanziari (dunque non solo le quotate ma ad esempio anche Ferrovie, Gse e ora Rai) sarà aperto un tavolo tecnico con la partecipazione anche della Consob. Accanto alla direttiva del Tesoro, il piano per la lotta alla corruzione prevede inoltre la presentazione delle linee-guida dell’Authority anti-corruzione guidata da Raffaele Cantone per le società pubbliche, gli enti locali e le fondazioni.
In considerazione di quanto disposto dall’art. 97 Cost. in ordine alla determinazione nei singoli uffici delle sfere di competenza e delle distinte attribuzioni, quando i controllori svolgono o hanno svolto funzioni o incarichi tecnici od amministrativi dirigenziali all’interno dell’organo controllato a mio avviso si determina una inconciliabile sovrapposizione che contrasta con il principio di terzietà. La prescrizione di terzietà rappresenta un criterio relativo ai modi in cui l’azione di controllo si esplica, così da assicurare che l’interesse pubblico sia perseguito in maniera efficace, imparziale rispetto ai soggetti coinvolti, e nei limiti dei poteri che la legge affida all’amministrazione.
A mio giudizio controllante e controllato non dovrebbero essere due organi dello stesso ente. Faccio un esempio. Il segretario comunale non può essere organo di controllo e di prevenzione dell’amministrazione comunale e del sindaco che a sua volta lo nomina e potrebbe anche rimuoverlo. Che garanzia di controllo può dare un organo che di fatto potrebbe essere ricattato? Lo stesso dicasi per il dirigente di una partecipata che garanzia può dare se l’organo che controlla a suo tempo lo ha nominato e di conseguenza potrebbe anche rimuoverlo? Il controllore terzo è quello che si pone in una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalla situazione sottoposta al suo controllo. Per essere terzo e imparziale: non deve avere un interesse nella attività posta in essere; deve avere il potere di mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti della sua attività di prevenzione e controllo. Terzietà e imparzialità sono garantite anche dalla sua autonomia e indipendenza rispetto ai suoi colleghi cosa che un dirigente interno non sempre può avere. Ritengo che le suddette disposizioni vadano riviste e perfezionate perché abbiano una reale efficacia.
*Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi sulla Corruzione in Roma
Direttore Scientifico della Scuola della Legalità “Don Peppe Diana”