di Claudio Panarella
Il D.L. del governo Renzi, recante misure urgenti altri interventi per la determinazione dell’arretrato in materia di processi civili, parte dall’ art. 1 del Capo I con “la definizione dell’arretrato e al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti” , sembrerebbe che venga ora attribuita agli avvocati la possibilità di gestire il giudizio.
Pur essendo i cardini del Diritto e del procedimento civile , gli avvocati hanno sempre dovere subire i tempi biblici del giudizio, senza avere alcun potere di influire sulla tempistica del processo dettata esclusivamente dal “ ruolo stracarico “ dei Magistrati . ( ovvero troppe cause caricate ad ogni singolo giudice il quale le deve spalmare nel tempo nei giorni di udienza). Il Tempo è sempre stato un grave disagio per i clienti i quali sono nella morsa di una giustizia dai tempi spropositati e mai prevedibili.
Ora da un lato questa variazione porta alla possibilità , una volta scelta questa procedura , di poter prevedere (da parte degli avvocati) e gestire i tempi del giudizio ed oggettivamente la funzione e figura dell’avvocato risulta esaltata dall’altra pero’ si aprono in suo sfavore altre problematiche.
- A favore è In primo luogo, che all’avvocato è attribuita una nuova funzione: la gestione della fase decisionale del giudizio e La decisione del giudizio non è più esclusivamente demandata al giudice.Questa disposizione introduce una nuova possibilità per la decisione delle cause e l’avvocato avrà consentito di sviluppare un rapporto ancora più sinergico con il proprio cliente.
È noto come spesso il cliente si lamenti della lunghezza dei giudizi, lamentela avverso la quale l’avvocato è impotente. In questa nuova prospettiva l’avvocato ben potrà sottoporre al proprio cliente questa nuova opportunità che consente di giungere ad una decisione in tempi molto più rapidi.
- A sfavore la differenza della qualità del contenzioso civile tra Nord e Sud mentre al nord vi è prevalenza di contenzioso commerciale e imprenditoriale quantitativamente e qualitativamente piu’ economicamente elevato per cui i costi – benefici dei clienti hanno ed avranno un beneficio in termini di costo maggiore tempi minori ; al Sud invece il problema risulta molto piu’ difficile dato il livello qualitativo dei contenziosi
Ma v’è di più a conforto della differenziazione tra nord e sud d’Italia con l’Arbitrato forense. La decisione sarà assunta da arbitri specializzati, atteso che gli stessi saranno selezionati in base all’oggetto del contendere. La decisione, pertanto, sarà più mirata al caso concreto con un’estrema diminuzione
dei rischi di errore . La specializzazione consentirà agli avvocati di fare valere la loro preparazione e di farsi apprezzare nella decisione delle controversie. E questo comporta un drastico problema dell’avvocato del Mezzogiorno che attira intorno a se una pletora di clienti – minimi il cui riferimenti e di “Avvocato Generico “ al pari del vecchio Medico condotto.
Atteso che la norma attribuisce un ruolo nuovo e determinante all’avvocato, al quale è demandata la redazione del lodo arbitrale – attività necessariamente onerosa, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 in esame –, sicché egli si trova a svolgere una funzione più vicina a quella decisionale piuttosto che a quella difensiva che gli è normalmente connaturata.
- A favore del DL vi è che l’alta specializzazione e la capacità degli avvocati porta a maggior e rapida soddisfazione nei contenuti dell’atto ma
- A sfavore è che l’attività è particolarmente onerosa dell’Arbitrato forense per le parti , quindi anche qui il rivolgersi a questa nuova procedura sarà particolarmente difficile, in un marasma giudiziario dove al cliente del Mezzogiorno d’Italia l’Avvocato deve spiegare che significa che ogni passaggio civile – notifica atto – iscrizione a ruolo – copie – sentenze – esecuzioni … ed ogni passo che si fa è a pagamento e che se si chiede l’urgenza si paga tre volte di piu’ !
La disposizione introduce la possibilità per le parti di promuovere, con un’istanza proposta congiuntamente, un procedimento arbitrale secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Tale possibilità è però sottoposta ad una serie di condizioni, che devono sussistere cumulativamente:
1) deve trattarsi di cause civili;
2) tali cause devono pendere dinanzi al tribunale o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legge;
3) deve trattarsi di cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili (il legislatore d’urgenza reca, invero la formulazione in negativo: sono escluse le cause aventi ad oggetto diritti non disponibili);
4) più specificamente, le cause non devono avere ad oggetto questioni vertenti su materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
5) le cause non devono essere state ancora assunte in decisione. Si tratta, all’evidenza, dei requisiti che già gli istituti dell’arbitrato disciplinato dal codice di rito e della mediazione (ma anche, nel diritto sostanziale, quello della transazione) richiedono per potere sottrarre alla risoluzione giudiziale la controversia.