Con 183 “sì” nessun “no” e 4 astenuti l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulle riforme costituzionali. Non hanno partecipato al voto le opposizioni Gal, Lega, Sel e M5S, mentre diversi senatori Pd e FI hanno si sono espressi in dissenso dai loro gruppi. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera per la seconda delle quattro letture necessarie. Con la profonda modifica della Cosituzione appena varata da Palazzo Madama la Camera dei Deputati diventa l’unica Assemblea a votare la fiducia al governo. I Deputati rimangono 630. Di seguito le principali novità del ddl.
SENATO – Continuera’ a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sara’ composto da 95 eletti dai Consigli Regionali, piu’ cinque nominati dal Capo dello Stato e che resteranno in carica per 7 anni. Avra’ competenza legislativa piena solo sulle riforme costituzionali e le leggi costituzionali, e potra’ chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potra’ non tener conto della richiesta. Su una serie di leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potra’ non dar seguito alle richieste del Senato solo respingendolo a maggioranza assoluta.
SENATORI-CONSIGLIERI: i 95 senatori saranno ripartiti tra le regioni sulla base del peso demografico di queste ultime. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovra’ essere un sindaco.
IMMUNITA’: I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato. Autorizzazione obbligatoria anche per processare un senatore per un reato d’opinione.
TITOLO V: sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come l’energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del Governo, la Camera potra’ approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, “quando lo richieda la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi). Nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei voti, nei successivi quattro i tre quinti; dal nono basta la maggioranza assoluta .
REFERENDUM: Viene stabilita una duplice soglia di raccolta delle firme e due quorum distinti. La prima soglia è di 500 mila firme (o la richiesta di cinque Consigli regionali) e il quorum è il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Se le firme raccolte sono invece 800 mila, il quorum è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Per passare il referendum dovrà registrare la maggioranza dei sì del quorum previsto. Viene cancellato, inoltre, il giudizio preventivo di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale. Non sarà ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
DDL INIZIATIVA POPOLARE: salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Pero’ i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste. CORTE COSTITUZIONALE: Riformato il sistema elettivo dei 15 giudici: un terzo saranno nominati dal presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie (quindi in maniera distinta tra i due rami del Parlamento e non più in seduta comune).
CNEL: Viene soppresso.
PROVINCE: Eliminate dalla Costituzione come parte dell’articolazione territoriale della Repubblica.